Il volontariato ha subito una profonda trasformazione nel corso dell’ultimo ventennio. È diventato, e tutti lo sanno ormai, il cosiddetto “terzo settore”, il settore del “no-profit”, in breve una forza strutturata, legittimata dalle Istituzioni, che opera senza fini di lucro, caratterizzata da una forte motivazione. Il ruolo del volontario si è andato via via sempre più delineando come un ruolo che integra, senza sostituirlo, quello di altri professionisti. Gli spazi di attività del volontario si sono sempre più allargati e diversificati, la collaborazione con altri volontari od operatori è diventata una costante. È sempre più sentita l’esigenza per le Associazioni di poter far riferimento ad alcune norme che definiscano un’etica del volontario il cui ruolo, per la sua stessa natura, prevede autonomia e discrezionalità.

Codice Deontologico del Volontario

È stato elaborato nel 1995 dalla nostra Sezione in collaborazione con ALA (Associazione Lotta Aids) e altre 38 Associazioni di volontariato in malattie cronico degenerative. Il Codice è stato anche adottato dalle FCP (Federazione Cure Palliative)

Art. 1 – Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.

Art. 2 – Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.

Art. 3 – Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.

Art. 4 – Interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.

Art. 5 – Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.

Art. 6 – Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.

Art. 7 – Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione.

Art. 8 – È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.

Art. 9 – Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

Art. 10 – Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.